<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: DPR. 380 del 6 giugno 2001 > Parte II NORMATIVA TECNICA PER L’EDILIZIA > Capo IV Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche Sezione I Norme per le costruzioni in zone sismiche > Art. 100. (L) Competenza della Regione |
1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito l’organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l’esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.