Art. 106. (L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

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Art. 106. (L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l’osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è assicurata dall’organo all’uopo individuato dal Ministero della difesa.