Art. 122. (L) Ambito di applicazione

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Art. 122. (L) Ambito di applicazione

1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, nonchè, mediante il disposto dell’articolo 129, l’esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.

 
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l’applicazione del presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall’articolo 3, comma 1, del presente testo unico.