Art. 126. (R) Certificazione di impianti

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Art. 126. (R) Certificazione di impianti

1. Il committente è esonerato dall’obbligo di presentazione del progetto di cui all’articolo 125 se, prima dell’inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facoltà di cui all’articolo 111, comma 2.