Art. 134. (L) Irregolarità rilevate dall’acquirente o dal conduttore

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Art. 134. (L) Irregolarità rilevate dall’acquirente o dal conduttore

1. Qualora l’acquirente o il conduttore dell’immobile riscontra difformità dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.