Art. 137. (L)

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Art. 137. (L)

1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:

 
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 136, comma 2, lettera b);

 
b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;

 
c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 136, comma 2, lettera f);

 
d) legge 24 marzo 1989, n. 122;

 
e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;

 
f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 
2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:

 
a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;

 
b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;

 
c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;

 
d) legge 5 marzo 1990, n. 46;

 
e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;

 
f) legge 5 febbraio 1992, n. 104;

 
3. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente: “
L’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività.”.