<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 3 del 4 marzo 2009 > CAPO VI - L'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE > Art. 19 (Disposizioni in materia di servitù) |
1. La Regione, nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui all'articolo 4, può definire, con provvedimento della Giunta regionale, le linee guida inerenti al calcolo dell'indennità nei casi di servitù o di permanente diminuzione di valore, di cui all'articolo 44 del TUE.