Art. 19 (Disposizioni in materia di servitù)

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Art. 19 (Disposizioni in materia di servitù)

1.  La Regione, nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui all'articolo 4, può definire, con provvedimento della Giunta regionale, le linee guida inerenti al calcolo dell'indennità nei casi di servitù o di permanente diminuzione di valore, di cui all'articolo 44 del TUE.