<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 3 del 4 marzo 2009 > CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE > Art. 21 (Indennità per l'imposizione di servitù) |
1. L'indennità per l'imposizione di servitù, relativamente alle infrastrutture lineari energetiche, in sede di offerta di cui all'articolo 20, comma 1, del TUE, e tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 44 del TUE, è commisurata al valore venale del bene relativamente alle aree occupate dai basamenti dei sostegni, dai cavi interrati e dalle cabine o da altre costruzioni.
2. Ai fini dell'offerta di cui al comma 1, il valore venale corrisponde:
a) per le aree non edificabili, al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura praticata nella singole regioni agrarie, così come previsto all'articolo 40, commi 1 e 3, del TUE;
b) per le aree edificabili, al valore determinato ai sensi dell'articolo 36 del TUE.