Art. 21 (Indennità per l'imposizione di servitù)

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Art. 21 (Indennità per l'imposizione di servitù)

1.  L'indennità per l'imposizione di servitù, relativamente alle infrastrutture lineari energetiche, in sede di offerta di cui all'articolo 20, comma 1, del TUE, e tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 44 del TUE, è commisurata al valore venale del bene relativamente alle aree occupate dai basamenti dei sostegni, dai cavi interrati e dalle cabine o da altre costruzioni.

 

2.  Ai fini dell'offerta di cui al comma 1, il valore venale corrisponde:

 

a)  per le aree non edificabili, al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura praticata nella singole regioni agrarie, così come previsto all'articolo 40, commi 1 e 3, del TUE;

b)  per le aree edificabili, al valore determinato ai sensi dell'articolo 36 del TUE.