Art. 23 (Abrogazioni)

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Art. 23 (Abrogazioni)

1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati:

 

a)  la legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11 (Norme sul funzionamento delle commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione e di occupazione)

b)  la legge regionale 23 gennaio 1981, n. 9 (Norme sulle occupazioni temporanee e d'urgenza e sui relativi atti preparatori dei procedimenti di espropriazione per accelerare gli interventi degli enti locali)

c)  gli articoli 5, commi 4 e 5, 8, 12, 14 e 15 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt)

d)  l'articolo 50 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale)

e)  l'articolo 3, commi 100, 101, 103, 104 e 105, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')

f)  l'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordina mentale 2005)

 

2.  Sono o restano altresì abrogati:

 

a)  il comma 170 dell'articolo 3 della l.r. 1/2000(6);

b)  il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 33 (Modifiche alla l.r. 16 agosto 1982, n. 52 e disposizione integrativa in relazione alla l.r. 12 settembre 1983, n. 70 in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt)(8).