Art. 24 (L)

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Navigazione:  DPR. 380 del 6 giugno 2001 > Parte I ATTIVITÀ EDILIZIA > Titolo III AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI > Capo I Certificato di agibilità >

Art. 24 (L)

(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2,  come modificato dall’art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)

 
1.  La  sussistenza  delle  condizioni  di   sicurezza,   igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati,  valutate  secondo  quanto  dispone  la  normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto  presentato  e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

 
2. Ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni  dall’ultimazione dei lavori di finitura  dell’intervento,  il  soggetto  titolare  del permesso  di  costruire,  o  il  soggetto  che   ha   presentato   la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro  successori o aventi causa, presenta  allo  sportello  unico  per  l’edilizia  la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

 
a) nuove costruzioni;

 
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

 
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire  sulle condizioni di cui al comma 1.

 
3. La mancata presentazione della segnalazione, nei  casi  indicati al comma 2, comporta  l’applicazione  della  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

 
4.  Ai  fini  dell’agibilità,  la  segnalazione  certificata  può riguardare anche:

 
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione,  purche’ funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e  collaudate le opere di urbanizzazione primaria  relative  all’intero  intervento edilizio e siano state completate e collaudate le  parti  strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

 
b)  singole  unità  immobiliari,  purche’  siano  completate   e collaudate le  opere  strutturali  connesse,  siano  certificati  gli impianti  e  siano  completate  le  parti  comuni  e  le   opere   di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali  rispetto  all’edificio oggetto di agibilità parziale.

 
5. La segnalazione certificata  di  cui  ai  commi  da  1  a  4  e’ corredata dalla seguente documentazione:

 
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato  che  assevera  la  sussistenza  delle condizioni di cui al comma 1;

 
b) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui  al  comma  8-bis  del  medesimo  articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

 
c) dichiarazione  di  conformità  delle  opere  realizzate  alla normativa vigente in materia di accessibilità  e  superamento  delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82;

 
d)  gli  estremi  dell’avvenuta  dichiarazione  di  aggiornamento catastale;

 
e)  dichiarazione  dell’impresa  installatrice,  che  attesta  la conformità degli impianti installati negli edifici  alle  condizioni di sicurezza, igiene,  salubrità,  risparmio  energetico  prescritte dalla  disciplina  vigente  ovvero,  ove  previsto,  certificato   di collaudo degli stessi.

 
6. L’utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4  può  essere iniziato dalla data  di  presentazione  allo  sportello  unico  della segnalazione corredata della documentazione di cui  al  comma 5.  Si applica l’articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 
7.  Le  Regioni,  le  Province  autonome,  i  Comuni  e  le  Città metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano  le modalità  di  effettuazione  dei  controlli,  anche  a  campione   e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.))

 

7-bis. La segnalazione certificata puo' altresi' essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilita'che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.