Art. 28. (L) Vigilanza su opere di amministrazioni statali

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Navigazione:  DPR. 380 del 6 giugno 2001 > Parte I ATTIVITÀ EDILIZIA > Titolo IV  VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITÀ E SANZIONI > Capo I Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità >

Art. 28. (L) Vigilanza su opere di amministrazioni statali

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 27, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d’intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.