Art. 35. (L) Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

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Navigazione:  DPR. 380 del 6 giugno 2001 > Parte I ATTIVITÀ EDILIZIA > Titolo IV  VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITÀ E SANZIONI > Capo II  Sanzioni >

Art. 35. (L) Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo.

 
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell’abuso.

 
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonchè quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

 
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui ((all’articolo 23, comma 01)), eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.