<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: DPR. 380 del 6 giugno 2001 > Parte I ATTIVITÀ EDILIZIA > Titolo IV VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITÀ E SANZIONI > Capo II Sanzioni > Art. 45. (L) Norme relative all’azione penale |
1. L’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finchè non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’articolo 36.
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.