Art. 45. (L) Norme relative all’azione penale

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Art. 45. (L) Norme relative all’azione penale

1. L’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finchè non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’articolo 36.

 
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

 
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.