Art. 54. (L) Sistemi costruttivi

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Art. 54. (L) Sistemi costruttivi

1. Gli edifici possono essere costruiti con:

 
a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;

 
b) struttura a pannelli portanti;

 
c) struttura in muratura;

 
d) struttura in legname.

 
2. Ai fini di questo testo unico si considerano:

 
a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;

 
b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con l’associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;

 
c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.