Art. 59. (L) Laboratori

<< Clicca per mostrare il sommario >>

Navigazione:  DPR. 380 del 6 giugno 2001 > Parte II  NORMATIVA TECNICA PER L’EDILIZIA > Capo I Disposizioni di carattere generale >

Art. 59. (L) Laboratori

1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:

 
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;

 
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

 
b-bis) il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;

 
b-ter) il Centro sperimentale dell’Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.

 
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:

 
a) prove sui materiali da costruzione;

 
b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134;

 
c) prove di laboratorio su terre e rocce.

 
c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.

 
3. L’attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.