Art. 6 bis. Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata

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Art. 6 bis. Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata

1. Gli  interventi  non  riconducibili  all’elenco  di  cui  agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili  previa  comunicazione,  anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte  dell’interessato all’amministrazione competente, fatte  salve  le  prescrizioni  degli strumenti urbanistici, dei regolamenti  edilizi  e  della  disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque  nel  rispetto  delle  altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche,  di  sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di  quelle  relative  all’efficienza energetica,  di  tutela  dal  rischio  idrogeologico,  nonché  delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 
2. L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da  un tecnico   abilitato,   il   quale   attesta,    sotto    la    propria responsabilità,  che  i  lavori   sono   conformi   agli   strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti,  nonché  che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non  vi  e’  interessamento delle parti strutturali  dell’edificio;  la  comunicazione  contiene, altresi’, i dati identificativi dell’impresa alla  quale  si  intende affidare la realizzazione dei lavori.

 
3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori  sia  accompagnata  dalla  prescritta  documentazione  per  la  variazione catastale, quest’ultima e’  tempestivamente  inoltrata  da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

 
4. Le regioni a statuto ordinario:

 
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo  a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;
b) disciplinano le  modalità  di  effettuazione  dei  controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

 
5. La  mancata  comunicazione  asseverata  dell’inizio  dei  lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale  sanzione  e’ ridotta di due terzi se la comunicazione e’ effettuata spontaneamente quando l’intervento e’ in corso di esecuzione.))