<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: DPR. 380 del 6 giugno 2001 > Parte II NORMATIVA TECNICA PER L’EDILIZIA > Capo II Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica > Sezione II Vigilanza > Art. 70. (L) Sospensione dei lavori |
1. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell’articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell’ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.
3. Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perchè ne curi l’osservanza.