<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: DPR. 380 del 6 giugno 2001 > Parte II NORMATIVA TECNICA PER L’EDILIZIA > Capo IV Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche Sezione I Norme per le costruzioni in zone sismiche > Art. 88. (L) Deroghe |
1. Possono essere concesse deroghe all’osservanza delle norme tecniche, di cui al precedente articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte dell’ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l’osservanza, dovute all’esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.
2. La possibilità di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico generale e le singole deroghe devono essere confermate nei piani particolareggiati.