Art. 96. (L) Accertamento delle violazioni

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Navigazione:  DPR. 380 del 6 giugno 2001 > Parte II  NORMATIVA TECNICA PER L’EDILIZIA > Capo IV Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche Sezione I Norme per le costruzioni in zone sismiche >

Art. 96. (L) Accertamento delle violazioni

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all’articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.

 
2. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all’autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.