<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 4 del 13 marzo 2012 > PARTE I - NORME PER INCENTIVARE LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA > Art. 12. (Realizzazione di ascensori esterni) |
1. All'articolo 103 della l.r. 12/2005 è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
'1 ter. Ferme restando le distanze minime di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile, fuori dai centri storici e dai nuclei di antica formazione la distanza minima tra pareti finestrate, di cui al comma 1 bis, è derogabile per lo stretto necessario alla realizzazione di sistemi elevatori a pertinenza di fabbricati esistenti che non assolvano al requisito di accessibilità ai vari livelli di piano.'.