Art. 12. (Realizzazione di ascensori esterni)

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Art. 12. (Realizzazione di ascensori esterni)

1. All'articolo 103 della l.r. 12/2005 è apportata la seguente modifica:

 

a) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

'1 ter. Ferme restando le distanze minime di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile, fuori dai centri storici e dai nuclei di antica formazione la distanza minima tra pareti finestrate, di cui al comma 1 bis, è derogabile per lo stretto necessario alla realizzazione di sistemi elevatori a pertinenza di fabbricati esistenti che non assolvano al requisito di accessibilità ai vari livelli di piano.'.