Art. 14. (Pubblicazione degli strumenti urbanistici)

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Art. 14. (Pubblicazione degli strumenti urbanistici)

1. All'articolo 13 della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: 'Gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale.';

 

b) al secondo periodo del comma 4, dopo le parole 'Del deposito degli atti', sono inserite le parole: 'e della pubblicazione nel sito informatico dell'amministrazione comunale';

 

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

'10. Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale.'.

 

2. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo le parole 'unitamente a tutti gli elaborati;' sono inserite le parole: 'gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale;';

 

b) dopo le parole 'del deposito' sono inserite le parole: 'e della pubblicazione nel sito informatico dell'amministrazione comunale'.