<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 4 del 13 marzo 2012 > PARTE II - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA > Art. 14. (Pubblicazione degli strumenti urbanistici) |
1. All'articolo 13 della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: 'Gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale.';
b) al secondo periodo del comma 4, dopo le parole 'Del deposito degli atti', sono inserite le parole: 'e della pubblicazione nel sito informatico dell'amministrazione comunale';
c) il comma 10 è sostituito dal seguente:
'10. Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale.'.
2. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole 'unitamente a tutti gli elaborati;' sono inserite le parole: 'gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale;';
b) dopo le parole 'del deposito' sono inserite le parole: 'e della pubblicazione nel sito informatico dell'amministrazione comunale'.