Art. 17. (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione)

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Art. 17. (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione)

1. All'articolo 77 della l.r. 12/2005 è apportata la seguente modifica:

 

a) dopo il comma 1è inserito il seguente:

'1 bis. In relazione al Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 gennaio 2010, n. 951 l'adeguamento di cui al comma 1 è effettuato da comuni, province, città metropolitane ed enti gestori delle aree entro il 31 dicembre 2013.'.