<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 4 del 13 marzo 2012 > PARTE II - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA > Art. 21. (Entrata in vigore) |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 21, comma 12 della l.r. 5 agosto 2014, n. 24.
2. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
3. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2007, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche.