Art. 21. (Entrata in vigore)

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Art. 21. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

NOTE:

1. Il comma è stato modificato dall'art. 21, comma 12 della l.r. 5 agosto 2014, n. 24.

2. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

3. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2007, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche.