<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 4 del 13 marzo 2012 > PARTE I - NORME PER INCENTIVARE LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA > Art. 8. (Monitoraggio regionale) |
1. Al fine di monitorare l'attuazione degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, i comuni danno notizia alla Regione dei provvedimenti assunti e degli interventi assentiti. I contenuti e le modalità di trasmissione dei dati sono stabiliti con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale.