<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 6 del 2 febbraio 2010 > TITOLO VI - Disciplina urbanistica del commercio > CAPO 1 - Pianificazione urbanistica del commercio > Art. 149. (Programmazione regionale) |
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva avuto riguardo dei motivi imperativi d’interesse generale di cui all’articolo 4, comma 1 gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipologie di vendita, indicando in particolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, anche con riferimento a differenti ambiti territoriali o urbani. (213)
2. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla definizione di criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli enti locali di cui all’articolo 4, comma 4 bis. (214)
NOTE:
(213) Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 1, lett. a) della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3.
(214) Il comma è stato sostituito dall'art. 26, comma 1, lett. b) della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3.