Art. 149. (Programmazione regionale)

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Art. 149. (Programmazione regionale)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva avuto riguardo dei motivi imperativi d’interesse generale di cui all’articolo 4, comma 1 gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipologie di vendita, indicando in particolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, anche con riferimento a differenti ambiti territoriali o urbani. (213)

 

2. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla definizione di criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli enti locali di cui all’articolo 4, comma 4 bis. (214)

 

NOTE:

(213)  Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 1, lett. a) della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3.

(214)  Il comma è stato sostituito dall'art. 26, comma 1, lett. b) della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3.