ALLEGATO D - INDICAZIONI AI COMUNI PER L’ADOZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE

 

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ALLEGATO D - INDICAZIONI AI COMUNI PER L’ADOZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE

 

Oggetto delle linee guida

Le presenti indicazioni vengono redatte al fine di assicurare l’adozione del regolamento edilizio in modo uniforme sul territorio regionale, recependo gli accordi siglati in Conferenza unificata, tra Governo statale, Regioni ed Autonomie locali, in materia di regolamento edilizio-tipo (intesa 20 ottobre 2016) In tale contesto il presente Atto disciplina in particolare il recepimento, da parte dei Comuni, dei seguenti strumenti normativi, previsti dai citati accordi di Conferenza unificata: a) lo schema di regolamento edilizio-tipo di cui all’Allegato I; b) l’aggiornamento delle Definizioni Tecniche Uniformi (DTU) di cui all’Allegato II; c) la ricognizione delle disposizioni sovraordinate incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia di cui all’Allegato III, ai fini dell’applicazione del principio di non duplicazione, nei regolamenti edilizi e negli altri strumenti di pianificazione, attraverso il richiamo delle disposizioni elencate.

 

Recepimento dello schema di regolamento edilizio-tipo di cui all’Allegato I

In coerenza ai contenuti dell’intesa siglata in Conferenza unificata il 20 ottobre 2016, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies, DPR 380/2001, i Comuni conformano il proprio regolamento edilizio, da approvare ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale n. 12/2005, alla struttura generale uniforme ed ai criteri espositivi previsti nello schema di regolamento edilizio-tipo di cui al qui Allegato I, secondo le modalità definite nel seguito. I Comuni provvedono alla conformazione del regolamento edilizio entro 180 giorni dall’efficacia del presente atto, riorganizzando compiutamente le norme regolamentari in materia edilizia di propria competenza secondo la struttura generale uniforme indicata nello schema di regolamento edilizio-tipo di cui all’Allegato I, articolata in Parti, Titoli e Capi e richiamando le definizioni tecniche uniformi di cui all’Allegato II. I Comuni sono tenuti a rispettare la struttura e la numerazione e non hanno l’obbligo di compilare tutte le parti dello schema, ma solo quelle di loro interesse. I comuni approvano i Regolamenti edilizi previa acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario da parte di ATS.

 

Applicazione delle definizioni tecniche uniformi di cui all’Allegato II

Nell’ambito del territorio della Regione Lombardia l’applicazione delle definizioni tecniche uniformi (di seguito DTU) di cui al qui Allegato II, dovrà essere effettuata nei tempi e con le modalità seguenti.

I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi entro 180 giorni dall’efficacia della delibera di giunta regionale di recepimento del RET. Decorso tale termine le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. Le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali urbanistiche (a tal fine esplicitamente individuate nell’Allegato I) avranno comunque efficacia a partire dal primo aggiornamento complessivo del PGT, fatti salvi i procedimenti urbanistici ed edilizi avviati al momento dell’efficacia della delibera di giunta regionale di recepimento del RET. I comuni non dovranno riportare all’interno dei propri regolamenti edilizi le DTU, limitandosi a richiamarle senza apportare modifiche.

 

Applicazione del principio di non duplicazione delle disposizioni sovraordinate incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, e utilizzo della relativa ricognizione di cui all’Allegato III

Sulla base della ricognizione normativa di cui all’Allegato III, i Comuni provvedono ad aggiornare gli eventuali richiami a norme previgenti, contenuti nei propri piani urbanistici e nei propri regolamenti incidenti sull’attività edilizia, e ad eliminare ogni connessa discordanza e duplicazione normativa presente negli stessi piani e regolamenti. La Regione pubblica e rende disponibile in formato aperto la ricognizione di cui all’Allegato III, con i relativi aggiornamenti, sul portale istituzionale di Regione Lombardia, i Comuni non devono riportare nei propri piani urbanistici e nei propri regolamenti le norme ma solo i richiami alle stesse.

 

Aggiornamenti dell’Atto e degli Allegati

La Regione potrà provvedere, qualora se ne presentasse la necessità, ad aggiornare i contenuti degli Allegati del presente Atto, al fine di assicurare la coerenza con le norme statali e regionali, con decreto dirigenziale; col medesimo decreto potranno essere introdotte correzione di errori materiali e modifiche di carattere formale degli Allegati, nonché provvedere all’aggiornamento della ricognizione normativa di cui all’Allegato III, rispetto a norme statali e regionali sopravvenute ed immediatamente operative. In ogni ipotesi di modifica del contenuto degli Allegati, la Regione assicura la tempestiva pubblicazione del testo coordinato degli Allegati, con le modifiche apportate, sul portale istituzionale di Regione Lombardia.

 

Monitoraggio

La Regione provvederà ad istituire, con decreto dirigenziale, un’attività di monitoraggio di verifica dell’implementazione del regolamento edilizio oltre a prevedere, anche con la collaborazione di ANCI, l’elaborazione di linee guida e indicazioni operative per l’attuazione del regolamento edilizio.