D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695

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D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695

 

D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 Recepimento dell’intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

 

LA GIUNTA REGIONALE Visti:

1.il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regola­mentari in materia edilizia) ed, in particolare, l’articolo 4, comma 1- sexies (introdotto dall’articolo 17 bis decreto-legge 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014), secondo il quale «Il Governo, le regioni e le auto­nomie locali, in attuazione del principio di leale collabora­zione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti.Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituisco­no livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con par­ticolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni»;

2.la legge regionale 11 marzo 2005 n.12 ed in particolare la parte II – Gestione del Territorio capo 1 disposizioni generali;

3.l’intesa del 20 ottobre 2016, siglata in sede di Conferen­za unificata, tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, pubblicata in Gaz­zetta ufficiale, Serie generale, n.268 del 16 novembre 2016;

 

Considerato che lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo e i relativi allegati costituiscono, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r.n.380 del 2001, livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

Considerato che la sopracitata intesa:

1.persegue l’obiettivo di uniformare e semplificare i regola­menti edilizi comunali su tutto il territorio nazionale, preve­dendo che essi nonriproducano le disposizioni statali e re­gionali cogenti e auto-applicative cheincidono sull’attività edilizia e che siano predisposti, anche nelle tematiche ri­servate all’autonomia comunale, secondo un elenco ordi­nato delle varie parti, valevole su tutto il territorio nazionale;

2.ha altresì lo scopo di garantire che la disciplina contenu­ta nei regolamenti edilizi sia guidata da principi generali, fondata su un insieme di definizioni uniformi e sviluppata secondo le specificità e le caratteristiche dei territori e nel rispetto della piena autonomia locale;

3.prevede che le Regioni a statuto ordinario recepiscano lo schema di regolamento edilizio tipo e le definizioni uniformi, provvedendo anche all’integrazione e alla modificazione della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia in conformità alla normativa regionale vigente, non­ché all’eventuale specificazione o semplificazione dell’indi­ce nel rispetto della struttura generale uniforme dello sche­ma di regolamento edilizio tipo oggetto dell’intesa;

4.dispone che il recepimento regionale stabilisca altresì i metodi, le procedure e i tempi da seguire per l’adegua­mento comunale, comunque non superiori a centottanta giorni dal suddetto recepimento;

5.prevede che il mancato adeguamento da parte dei co­muni, nei termini previsti, comporti la diretta applicazione delle definizioni uniformi e delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;

6.dispone che il recepimento delle definizioni uniformi non comporti la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti;

 

Preso atto pertanto che in ordine ai provvedimenti regionali da assumere per il recepimento dell’intesa, al fine di garantire modalità idonee di adeguamento delle discipline comunali al regolamento edilizio tipo per l’ambito territoriale regionale, oc­corre in particolare:

1.recepire e adeguare lo schema di regolamento edilizio-tipo di cui all’allegato 1 dell’intesa del 20 ottobre 2016;

2.recepire e adeguare le definizioni tecniche uniformi di cui all’atto di coordinamento del 4 febbraio 2010, in coerenza alle definizioni uniformi contenute nell’Allegato 1-A dell’in­tesa del 20 ottobre 2016;

3.effettuare la ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, che trovano diretta applicazione nel territorio della Regione Lombardia, adeguandola alla ricognizione delle dispo­sizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, contenuta nell’Allegato 1-B dell’intesa del 20 ottobre 2016;

 

Visti i seguenti documenti a tal fine predisposti e allegati qua­le parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:

1.Schema di regolamento edilizio-tipo (Allegato A);

2.Definizioni tecniche uniformi (Allegato B);

3.Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasfor­mazioni del territorio e sull’attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale (Allegato C);

4.Indicazioni ai Comuni per l’adozione dello schema di Re­golamento edilizio tipo regionale (Allegato D);

 

Valutato che, per tutti i contenuti di cui ai precedenti alinea, occorre anche definire le disposizioni inerenti i termini, le moda­lità e gli effetti dei dovuti recepimenti da parte dei Comuni, in coerenza alle previsioni contenute nel richiamato accordo del 20 ottobre 2016;

Considerato che il comma 1 dell’art.2 dell’Intesa, recante «Modalità e termini di attuazione», concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo, sancisce che le Regioni provvedono al recepimento del Regolamento Edilizio tipo nazionale, prodromi­co all’adeguamento finale ad opera dei Comuni, che devono recepire i contenuti di tali atti entro 180 giorni dal provvedimento regionale;

Visto il P.R.S.della XI legislatura che individua i risultati attesi 163.Ter.8.1 Aggiornamento della legge di governo del territorio (l.r.12/2005) e 14.Ist.1.11 Approvazione e attuazione del Pro­gramma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda;

Visti la l.r.20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge; DELIBERA

1.di recepire l’Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all’articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente del­la Repubblica 6 giugno 2001, n.380, sottoscritta in sede di Con­ferenza Unificata il 20 ottobre 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.268 del 16 novembre 2016;

2.di approvare i seguenti allegati che formano parte inte­grante e sostanziale del presente atto:

1. Schema di regolamento edilizio-tipo (Allegato A);

2. Definizioni tecniche uniformi (Allegato B);

3. Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le tra­sformazioni del territorio e sull’attività edilizia, aventi uni­forme e diretta applicazione sul territorio regionale (Alle­gato C);

4. Indicazioni ai Comuni per l’adozione dello schema di Regolamento edilizio tipo regionale (Allegato D);

3.di stabilire che i Comuni, con le indicazioni di cui all’alle­gato D, provvedono alla conformazione del regolamento edili­zio entro 180 giorni dall’efficacia del presente atto, secondo lo schema di Regolamento Edilizio Tipo di cui all’allegato A, richia­mando le definizioni tecniche uniformi di cui all’Allegato B, e rior­ganizzando compiutamente le norme regolamentari in materia edilizia di propria competenza secondo la struttura generale uniforme di cui all’Allegato C;

4.di stabilire che, decorso il termine di cui al punto preceden­te, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizio­ni comunali con esse incompatibili, e che le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali urbanistiche avranno comunque efficacia a partire dal primo aggiornamento com­plessivo di tutti gli atti del PGT; sono comunque fatti salvi i pro­cedimenti urbanistici ed edilizi avviati al momento dell’efficacia della presente delibera;

5.di stabilire che la Regione potrà provvedere, con decreto dirigenziale, ad aggiornare i contenuti degli Allegati del presen­te Atto, al fine di assicurare la coerenza con le norme statali e regionali, e a introdurre correzione di errori materiali e modifiche di carattere formale degli Allegati;

6.di disporre che la struttura regionale competente per ma­teria provvederà a definire, con decreto dirigenziale, le modalità per un’attività di monitoraggio e di verifica dell’implementazio­ne del regolamento edilizio;

7.di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzio­nale di Regione Lombardia sezione amministrazione trasparente ai sensi dell’art.23 del d.lgs.14 marzo 2013 n.33;

8.di trasmettere copia della presente deliberazione al Consi­glio Regionale;

9.di dare atto che il presente atto non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi