<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 3 del 4 marzo 2009 > CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI > Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) |
1. Nel rispetto della parte II, titolo V, della Costituzione e dei principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) (di seguito: TUE), nonché di quelli desumibili dalle leggi statali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), la presente legge disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili, anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione, per l'esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni del TUE.