Art. 2 (Beni non espropriabili)

<< Clicca per mostrare il sommario >>

Navigazione:  LR. 3 del 4 marzo 2009  > CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI >

Art. 2 (Beni non espropriabili)

1.  I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali o di altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi, entro novanta giorni dalla richiesta del beneficiario ed a cura dell'autorità espropriante, d'intesa con gli enti pubblici interessati.