<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 3 del 4 marzo 2009 > CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI > Art. 2 (Beni non espropriabili) |
1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali o di altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi, entro novanta giorni dalla richiesta del beneficiario ed a cura dell'autorità espropriante, d'intesa con gli enti pubblici interessati.