Art. 10 (Operazioni per la redazione del progetto)

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Art. 10 (Operazioni per la redazione del progetto)

1.  Le notificazioni e le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 2 e 3, del TUE, allorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, possono essere sostituite dalla pubblicazione per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili nei quali i tecnici intendono introdursi, nonché sul sito informatico della Regione.

 

2.  Per le infrastrutture lineari energetiche si applica l'articolo 52 septies del TUE. L'avviso all'albo pretorio di cui al suddetto articolo è pubblicato anche sul sito informatico della Regione.