Art. 9 (Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)

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Navigazione:  LR. 3 del 4 marzo 2009  > CAPO IV - LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' >

Art. 9 (Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)

1.  La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

 

a)  quando l'autorità espropriante approva il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblico interesse, ovvero quando sono approvati il progetto preliminare, il programma triennale delle opere pubbliche o il piano attuativo, comunque denominato, integrati ai sensi del comma 2;

b)  in ogni caso, quando, in base alla normativa vigente, equivalgono alla dichiarazione di pubblica utilità: l'approvazione di uno strumento di pianificazione territoriale, anche di settore o attuativo, la determinazione finale di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma o di altro strumento di programmazione negoziata, ovvero il rilascio di una concessione o di un atto avente effetti equivalenti.

 

2.  Il progetto preliminare, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 52 quater, comma 2, del TUE, e il programma triennale delle opere pubbliche, relativamente a ciascuna opera per la quale intendono produrre l'effetto di cui al comma 1, lettera a), e il piano attuativo, comunque denominato, devono contenere:

 

a)  piano particellare che individui i beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie catastali;

b)  motivazione circa la necessità di dichiarare la pubblica utilità in tale fase;

c)  determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, in conformità ai criteri indennizzativi applicabili in materia, con l'indicazione della relativa copertura finanziaria.