<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 3 del 4 marzo 2009 > CAPO V - L'ESPROPRIAZIONE > Art. 12 (Disposizioni relative agli effetti dell'espropriazione per i terzi) |
1. L'autorità espropriante esercita le funzioni di cui al presente articolo.
2. L'autorità espropriante, con provvedimento motivato, dispone la modifica o lo spostamento degli impianti interferenti, ponendo i relativi oneri economici a carico del beneficiario dell'espropriazione ed a favore dell'esercente.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione anche per le ipotesi di espropriazione di diritti reali diversi dalla proprietà.