Art. 12 (Disposizioni relative agli effetti dell'espropriazione per i terzi)

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Art. 12 (Disposizioni relative agli effetti dell'espropriazione per i terzi)

1.  L'autorità espropriante esercita le funzioni di cui al presente articolo.

 

2.  L'autorità espropriante, con provvedimento motivato, dispone la modifica o lo spostamento degli impianti interferenti, ponendo i relativi oneri economici a carico del beneficiario dell'espropriazione ed a favore dell'esercente.

 

3.  Le disposizioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione anche per le ipotesi di espropriazione di diritti reali diversi dalla proprietà.