<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 3 del 4 marzo 2009 > CAPO V - L'ESPROPRIAZIONE > Art. 13 (Spese della procedura) |
1. Il promotore dell'espropriazione rimborsa all'autorità espropriante le spese sostenute per la procedura, secondo le tariffe approvate dalla stessa autorità espropriante in conformità ai criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.