Art. 22. (L) Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività

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Navigazione:  DPR. 380 del 6 giugno 2001 > Parte I ATTIVITÀ EDILIZIA > Titolo II  TITOLI ABILITATIVI > Capo III Segnalazione certificata di inizio di attività >

Art. 22. (L) Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività

1. Sono realizzabili  mediante  la  segnalazione  certificata  di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  nonché  in  conformità  alle  previsioni  degli  strumenti urbanistici,   dei   regolamenti   edilizi   e    della    disciplina urbanistico-edilizia vigente:

 
a)  gli  interventi  di   manutenzione   straordinaria   di   cui all’articolo 3, comma 1, lettera  b),  qualora  riguardino  le  parti strutturali dell’edificio o i prospetti;

 
b) gli interventi di restauro e di  risanamento  conservativo  di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le  parti strutturali dell’edificio;

 
c)  gli  interventi   di   ristrutturazione   edilizia   di   cui all’articolo 3, comma 1,  lettera  d),  diversi  da  quelli  indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c.))
 

2. Sono, altresi’, realizzabili mediante  segnalazione  certificata di inizio attività le varianti  a  permessi  di  costruire  che  non incidono sui  parametri  urbanistici  e  sulle  volumetrie,  che  non modificano  la  destinazione  d’uso  e  la  categoria  edilizia,  non alterano la sagoma dell’edificio  qualora  sottoposto  a  vincolo  ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute  nel permesso  di  costruire.  Ai   fini   dell’attività   di   vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai  fini  ((dell’agibilità)),  tali segnalazioni certificate  di  inizio  attività  costituiscono  parte integrante del  procedimento  relativo  al  permesso  di  costruzione dell’intervento principale e possono essere  presentate  prima  della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

 
2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività  e  comunicate  a  fine   lavori   con   attestazione   del professionista,  le  varianti  a  permessi  di  costruire   che   non configurano  una  variazione  essenziale,  a  condizione  che   siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate  dopo l’acquisizione degli  eventuali  atti  di  assenso  prescritti  dalla normativa sui vincoli paesaggistici,  idrogeologici,  ambientali,  di tutela del patrimonio storico,  artistico  ed  archeologico  e  dalle altre normative di settore.

 
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222)).

 
4. Le regioni a statuto ordinario  con  legge  possono  ampliare  o ridurre l’ambito applicativo  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi precedenti. Restano, comunque,  ferme  le  sanzioni  penali  previste all’articolo 44.

 
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222)).

 
6. La realizzazione degli interventi ((di cui  al  presente  Capo)) che  riguardino  immobili  sottoposti  a  tutela   storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell’assetto  idrogeologico, e’ subordinata al preventivo rilascio del  parere  o  dell’autorizzazione  richiesti dalle relative  previsioni  normative.  Nell’ambito  delle  norme  di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui  al  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

 
7. E’ comunque salva la facoltà dell’interessato  di  chiedere  il rilascio  di  permesso  di  costruire  per  la  realizzazione   degli interventi ((di cui al presente Capo)), senza obbligo  del  pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo  16,  salvo  quanto previsto ((dall’ultimo periodo del comma  1  dell’articolo  23)).  In questo caso la violazione della disciplina  urbanistico-edilizia  non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44  ed  e’ soggetta all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37.