Art. 23. Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire

<< Clicca per mostrare il sommario >>

Navigazione:  DPR. 380 del 6 giugno 2001 > Parte I ATTIVITÀ EDILIZIA > Titolo II  TITOLI ABILITATIVI > Capo III Segnalazione certificata di inizio di attività >

Art. 23. Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire

01. In alternativa  al  permesso  di  costruire,  possono  essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

 
a) gli interventi di ristrutturazione  di  cui  all’articolo  10, comma 1, lettera c);

 
b) gli interventi di  nuova  costruzione  o  di  ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da  piani  attuativi  comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano  precise  disposizioni  plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive,  la  cui  sussistenza  sia  stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in  sede  di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli  vigenti; qualora  i  piani   attuativi   risultino   approvati   anteriormente all’entrata in vigore della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si  prescinde  dall’atto  di ricognizione, purche’ il progetto di costruzione  venga  accompagnato da  apposita  relazione  tecnica   nella   quale   venga   asseverata l’esistenza  di  piani  attuativi  con   le   caratteristiche   sopra menzionate;

 
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano  in  diretta esecuzione  di  strumenti  urbanistici   generali   recanti   precise disposizioni plano-volumetriche.   Gli interventi di cui alle  lettere  precedenti  sono  soggetti  al contributo di costruzione  ai  sensi  dell’articolo  16.  Le  regioni possono  individuare  con  legge  gli  altri  interventi  soggetti  a segnalazione certificata di inizio attività, diversi  da  quelli  di cui  alle  lettere  precedenti,   assoggettati   al   contributo   di costruzione  definendo  criteri   e   parametri   per   la   relativa determinazione.))

 
1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per  presentare la ((segnalazione certificata di inizio  attività)),  almeno  trenta giorni  prima  dell’effettivo  inizio  dei  lavori,   presenta   allo sportello unico la ((segnalazione)), accompagnata da una  dettagliata relazione a firma di  un  progettista  abilitato  e  dagli  opportuni elaborati progettuali, che asseveri la  conformità  delle  opere  da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e  non  in  contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti  edilizi  vigenti,  nonché  il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

 
1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede  l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi,  ovvero  l’esecuzione  di verifiche  preventive,  con  la  sola  esclusione  dei  casi  in  cui sussistano vincoli relativi  all’assetto  idrogeologico,  ambientali, paesaggistici   o   culturali   e   degli   atti   rilasciati   dalle amministrazioni  preposte  alla  difesa  nazionale,   alla   pubblica sicurezza,   all’immigrazione,    all’asilo,    alla    cittadinanza, all’amministrazione  della   giustizia,   all’amministrazione   delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché  di  quelli  previsti dalla normativa per le costruzioni  in  zone  sismiche  e  di  quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi  sono  comunque  sostituiti dalle   autocertificazioni,   attestazioni    e    asseverazioni    o certificazioni di tecnici abilitati  relative  alla  sussistenza  dei requisiti e dei presupposti previsti  dalla  legge,  dagli  strumenti urbanistici approvati  o  adottati  e  dai  regolamenti  edilizi,  da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1,  salve  le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

 
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni,  attestazioni  e asseverazioni nonché dei relativi  elaborati  tecnici,  può  essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,  ad eccezione dei procedimenti per cui e’ previsto  l’utilizzo  esclusivo della modalità telematica; in tal  caso  la  denuncia  si  considera presentata al momento della ricezione da parte  dell’amministrazione.  PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.

 
2. La ((segnalazione certificata di inizio attività)) e’ corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori ed  e’ sottoposta al termine massimo  di  efficacia  pari  a  tre  anni.  La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento e’ subordinata a  nuova  ((segnalazione)).  L’interessato  e’  comunque   tenuto   a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.  

 
3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione  di cui al comma 1-bis, qualora l’immobile  oggetto  dell’intervento  sia sottoposto ad un vincolo la cui  tutela  compete,  anche  in  via  di delega, alla stessa amministrazione comunale, il  termine  di  trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del  relativo  atto  di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia  e’  priva  di effetti.

 
4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l’immobile  oggetto  dell’intervento  sia sottoposto   ad   un   vincolo   la   cui    tutela    non    compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole  del  soggetto preposto alla tutela  non  sia  allegato  alla  ((segnalazione)),  il competente ufficio comunale convoca  una  conferenza  di  servizi  ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,  14-quater,  della  legge  7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui  al  comma  1 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la ((segnalazione)) e’ priva di effetti.

 
5. La  sussistenza  del  titolo  e’  provata  con  la  copia  della ((segnalazione certificata di inizio attività)) da  cui  risulti  la data  di  ricevimento  della  ((segnalazione)),  l’elenco  di  quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del  professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

 
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio  comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l’assenza di una o  piu’  delle  condizioni  stabilite,  notifica  all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di  falsa  attestazione   del   professionista   abilitato,   informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine  di  appartenenza. E’ comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia  di  inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

 
7. Ultimato l’intervento, il progettista  o  un  tecnico  abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che  va  presentato  allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato  con  la  ((segnalazione  certificata  di  inizio attività)).   Contestualmente   presenta   ricevuta    dell’avvenuta presentazione della variazione  catastale  con  seguente  alle  opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse  non  hanno  comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale  documentazione  si applica la sanzione di cui all’articolo 37, comma 5.