Art. 3 (Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni)

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Art. 3 (Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni)

1. Costituiscono autorità espropriante:

 

a)  per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità: gli enti pubblici competenti alla realizzazione delle opere, ivi compresi le comunità montane, le unioni di comuni, i consorzi fra comuni o fra comuni e altri enti pubblici;

b)  per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità: gli enti pubblici che emanano i provvedimenti dai quali deriva la dichiarazione di pubblica utilità;

c)  le società, a totale o a maggioritaria partecipazione pubblica, che hanno la proprietà o la gestione delle reti e degli impianti ad esse collegati, per la fornitura di servizi di pubblica utilità.

 

2.  Costituiscono inoltre autorità espropriante i soggetti privati ai quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.

 

3.  Tutte le funzioni attribuite dalla legislazione statale e regionale all'autorità amministrativa espropriante sono svolte dall'ufficio per le espropriazioni, che l'autorità individua organizzandolo appositamente ovvero attribuendo i relativi poteri ad un ufficio già esistente.

 

4.  Due o più autorità esproprianti di cui al comma 1, anche se operano con finalità o in settori diversi, possono, nei modi previsti dalla legge, organizzare un comune ufficio per le espropriazioni, o attribuirne i poteri, in tutto o in parte, ad un ufficio per le espropriazioni già esistente presso una di loro, ovvero coordinare gli uffici per le espropriazioni già esistenti.