Art. 4 (Funzione regionale di coordinamento)

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Art. 4 (Funzione regionale di coordinamento)

1.  La Regione esercita la funzione di coordinamento al fine della gestione omogenea, efficiente, efficace, economica e trasparente dei procedimenti espropriativi.

 

2.  In particolare la Regione:

 

a)  favorisce e incentiva il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 4;

b)  svolge attività di consulenza nei confronti delle autorità esproprianti;

c)  svolge attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi, anche ai sensi dell'articolo 14 del TUE;

d)  indica, con provvedimento della Giunta regionale, le modalità di applicazione dell'articolo 14 del TUE.