<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 3 del 4 marzo 2009 > CAPO II - FUNZIONI > Art. 4 (Funzione regionale di coordinamento) |
1. La Regione esercita la funzione di coordinamento al fine della gestione omogenea, efficiente, efficace, economica e trasparente dei procedimenti espropriativi.
2. In particolare la Regione:
a) favorisce e incentiva il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 4;
b) svolge attività di consulenza nei confronti delle autorità esproprianti;
c) svolge attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi, anche ai sensi dell'articolo 14 del TUE;
d) indica, con provvedimento della Giunta regionale, le modalità di applicazione dell'articolo 14 del TUE.