Art. 74. (L) Responsabilità del collaudatore

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Navigazione:  DPR. 380 del 6 giugno 2001 > Parte II  NORMATIVA TECNICA PER L’EDILIZIA > Capo II Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica > Sezione II Vigilanza >

Art. 74. (L) Responsabilità del collaudatore

1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all’articolo 67, comma 5, è punito con l’ammenda da 51 a 516 euro.