Art. 75. (L) Mancanza del certificato di collaudo

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Navigazione:  DPR. 380 del 6 giugno 2001 > Parte II  NORMATIVA TECNICA PER L’EDILIZIA > Capo II Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica > Sezione II Vigilanza >

Art. 75. (L) Mancanza del certificato di collaudo

1. Chiunque consente l’utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 103 a 1032 euro.