Art. 91. (L) Riparazioni

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Navigazione:  DPR. 380 del 6 giugno 2001 > Parte II  NORMATIVA TECNICA PER L’EDILIZIA > Capo IV Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche Sezione I Norme per le costruzioni in zone sismiche >

Art. 91. (L) Riparazioni

1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.

 
2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all’articolo 83.