Art. 92. (L) Edifici di speciale importanza artistica

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Art. 92. (L) Edifici di speciale importanza artistica

1. Per l’esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.