<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 18 del 26 novembre 2019 > Art. 13. (Norma finanziaria) |
1. Alla spesa per la dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 12, prevista rispettivamente in € 1.100.000,00 nel 2020 ed € 1.000.000,00 nel 2021, si fa fronte con l’aumento della disponibilità della missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 1 «Urbanistica e assetto del territorio» - titolo 2 «Spese in conto capitale», e corrispondente riduzione della disponibilità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 «Altri fondi» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio 2019-2021.
2. A decorrere dal 2022 le spese di cui al comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate alla missione 8, programma 1 - titolo 2, con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. Alle misure eventualmente attivate, ai sensi del comma 3 dell’articolo 12, si provvede nei limiti delle risorse annualmente stanziate alla missione 8, programma 1 - titolo 2, con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.