Art. 21. (Approvazione del piano territoriale regionale. Approvazione dei piani territoriali regionali d’area)

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Art. 21. (Approvazione del piano territoriale regionale. Approvazione dei piani territoriali regionali d’area)

1. La Giunta regionale, almeno sessanta giorni prima dell’assunzione della determinazione di procedere all’elaborazione del PTR o sua variante, pubblica avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale. Separato avviso viene trasmesso alle province e alla Conferenza regionale delle autonomie, di cui all’articolo 1, comma 16, della legge regionale 5 gennaio 2000, n 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”). Nei sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, tutti i soggetti interessati possono formulare proposte utili alla predisposizione del PTR o sua variante, secondo le modalità stabilite nell’avviso stesso. La Giunta regionale esamina le proposte ricevute e valuta gli elementi utili dei quali intende tenere conto nella elaborazione del PTR o sue varianti, individuando altresì le modalità con le quali consultare tutti i soggetti interessati al piano in quanto portatori di interessi diffusi nonché le altre forme di partecipazione di soggetti pubblici e privati, anche attraverso la costituzione di un forum per le consultazioni attivo per tutta la durata della costruzione del piano. La Giunta regionale predispone il piano e lo sottopone al Consiglio regionale per la sua adozione.

 

2. Il PTR o sua variante, una volta adottato, è soggetto a pubblicazione- pubblicizzazione con le stesse forme e modalità di cui al comma 1. Tutti i soggetti interessati, singolarmente o riuniti in associazioni, consorzi, organismi rappresentativi qualificati, possono presentare, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, osservazioni in ordine al PTR adottato o sua variante.

 

3. La Giunta regionale esamina le osservazioni pervenute e formula proposte di controdeduzione al Consiglio regionale.

 

4. Il Consiglio regionale, entro novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 3, decide in merito alle stesse e approva il PTR o sua variante.

 

5. Il piano acquista efficacia con la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

6. L’istruttoria del piano d’area avviene sentiti i comuni, le province e gli enti gestori delle aree protette interessate, riuniti in apposita conferenza; il piano territoriale regionale d’area, attuativo del PTR, è approvato dalla Regione. A tal fine:

a) la Giunta regionale pubblica avviso di avvio del procedimento sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale, individuando altresì forme integrative di pubblicizzazione, in relazione alle caratteristiche specifiche del territorio interessato e delle opere ed interventi di interesse regionale da programmarsi;

 
b) una volta adottato, il piano è depositato per un periodo di trenta giorni presso la segreteria della Giunta regionale per la presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni;

 
c) la Giunta regionale esamina le osservazioni, si pronuncia nel merito e trasmette al Consiglio Regionale il provvedimento per la definitiva approvazione;

 
d) il piano acquista efficacia con la pubblicazione dell’avviso della sua approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione.