<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 12 del 11 marzo 2005 > PARTE II - GESTIONE DEL TERRITORIO > TITOLO I - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO > CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI > Art. 29. (Procedura di approvazione del regolamento edilizio) |
1. Il regolamento edilizio è adottato e approvato dal Consiglio comunale con la procedura prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14 e previa acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario da parte dell'ASL; il parere deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006 poi dalla legge reg. n. 4 del 2008)