Art. 31. (Albo dei commissari ad acta)

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Art. 31. (Albo dei commissari ad acta)

1. Ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo regionale in materia urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale è istituito presso la Giunta regionale un albo dei commissari ad acta, articolato per sezioni.

 

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la formazione, la gestione e l'articolazione dell'albo.

 

3. Ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo provinciale in materia urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale, ogni provincia istituisce, a far tempo dall’efficacia del rispettivo PTCP, un albo dei commissari ad acta, articolato per sezioni.