Art. 37. (Competenza al rilascio del permesso di costruire)

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Art. 37. (Competenza al rilascio del permesso di costruire)

1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale ovvero, laddove costituito, dallo sportello unico per l’edilizia nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti di pianificazione vigenti ed adottati.