<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 12 del 11 marzo 2005 > PARTE II - GESTIONE DEL TERRITORIO > TITOLO I - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO > CAPO IV - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE > Art. 45. (Scomputo degli oneri di urbanizzazione) |
1. A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, gli interessati possono essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) (ora art. 1, comma 1, lettera e) e art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50 del 2016 - n.d.r.) . I comuni determinano le modalità di presentazione dei progetti, di valutazione della loro congruità tecnico-economica e di prestazione di idonee garanzie finanziarie nonché le sanzioni conseguenti in caso di inottemperanza. Le opere, collaudate a cura del comune, sono acquisite alla proprietà comunale.
2. Non possono essere oggetto di scomputo le opere espressamente riservate, nel programma triennale delle opere pubbliche, alla realizzazione diretta da parte del comune.