Art. 52. (Mutamenti di destinazione d’uso con e senza opere edilizie)

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Navigazione:  LR. 12 del 11 marzo 2005 > PARTE II - GESTIONE DEL TERRITORIO > TITOLO I - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO > CAPO VI- DISCIPLINA DEI MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONI D’USO DI IMMOBILI E DELLE VARIAZIONI ESSENZIALI >

Art. 52. (Mutamenti di destinazione d’uso con e senza opere edilizie)

1. I mutamenti di destinazione d’uso, conformi alle previsioni urbanistiche comunali, connessi alla realizzazione di opere edilizie, non mutano la qualificazione dell’intervento (soppresso dalla LR 18-2019, art.5, comma 1, lett.p) e sono ammessi anche nell’ambito di piani attuativi in corso di esecuzione.
(comma che, secondo la Circolare regionale 20 luglio 2017, n. 10 non trova applicazione dovendosi riferirsi alla classificazione degli interventi ex art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, per il quale la modifica della destinazione d’uso rileva ai fini della qualificazione dell’intervento edilizio, fermo restando che debbano essere conformi alle previsioni urbanistiche comunali; si vedano, in particolare, le definizioni statali di manutenzione straordinaria e di restauro-risanamento conservativo)

 

2. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell’interessato al comune. Sono fatte salve le previsioni dell’articolo 20, comma 1, del d.lgs. 42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni d’uso dei beni culturali.
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008)

 

3. Qualora la destinazione d’uso sia comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione.

 

3 bis. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire.
(comma introdotto dall'art. 1, legge reg. n. 12 del 2006)

 

3 ter. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili previsto dall'articolo 5, comma 1, della l.r. 8/2013.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 11 del 2015)