Art. 62-bis. (Norma transitoria)

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Art. 62-bis. (Norma transitoria)

(articolo introdotto dalla legge reg. n. 12 del 2006)

 

1. Fino all’approvazione degli atti di PGT ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, le disposizioni del presente titolo si applicano in riferimento alle aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come zone agricole.

 

1 bis. Nel caso di cessazione di attività di allevamento per diminuire il rischio sanitario nei confronti di epizoozie soggette a lotta obbligatoria, in relazione agli edifici esistenti non più adibiti all’allevamento, il piano delle regole, in coerenza con i criteri definiti dal documento di piano, può riconoscere un credito urbanistico da utilizzare in ambito comunale.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)