<< Clicca per mostrare il sommario >> Navigazione: LR. 12 del 11 marzo 2005 > PARTE II - GESTIONE DEL TERRITORIO > TITOLO V - BENI PAESAGGISTICI > CAPO I - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI > Art. 78. (Commissioni regionali) |
(rubrica così sostituita dalla legge reg. n. 4 del 2008)
1. Le commissioni regionali di cui all’articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono presiedute dall’assessore regionale al territorio o, se delegato, dal dirigente della competente struttura regionale. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto, oltre al presidente, il direttore della soprintendenza regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio e il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché i dirigenti preposti a due unità o strutture organizzative competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla Regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell’ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella Regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate dall’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale). Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la Regione procede comunque alle nomine. Le commissioni durano in carica quattro anni.
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008)
2. Alle sedute delle commissioni partecipano, senza diritto di voto, i sindaci dei comuni interessati e i rappresentanti degli enti gestori delle aree regionali protette.
3. Le commissioni possono consultare un esperto in materia mineraria, in materia forestale o il dirigente dell’unità organizzativa regionale competente in relazione alla natura delle cose e delle località da tutelare.
4. Le commissioni, anche integrate, deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Ai componenti delle commissioni ed ai membri aggregati spettano le indennità ed i rimborsi spese nella misura di legge, oltre al trattamento di missione se dovuto.
6. Le commissioni possono essere convocate, oltre che nel capoluogo regionale, anche sul territorio di competenza.
6 bis. Fino all’istituzione delle commissioni di cui al comma 1, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l’esercizio di competenze analoghe.
(comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008)